Call Inclusione.coop

La call Inclusione.coop intende sostenere le cooperative sociali nel percorso di inserimento lavorativo e di integrazione sociale di persone svantaggiate favorendo così anche un modello che metta a sistema risorse e competenze in una logica di sviluppo imprenditoriale. A tal fine Fondosviluppo ha stanziato un plafond di Euro 500.000 per supportare un percorso di inserimento lavorativo qualificato.

A chi è rivolta?

Sono ammesse a partecipare alla call le seguenti Cooperative sociali:

  • Cooperative sociali di tipo B e miste/ad oggetto plurimo (tipo A e B) con prevalenza delle attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art.1, comma b, L.381/91, desumibile dal fatturato;
  • Operanti in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle Regioni dotate di un proprio Fondo mutualistico (Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta);

Tali cooperative devono essere aderenti a Confcooperative;

Non sono ammesse le cooperative che abbiano già beneficiato di altri Bandi e Call di Fondosviluppo negli ultimi 3 anni.

Cosa prevede la call?

Fondosviluppo riconosce a ciascuna cooperativa ammessa, in possesso dei requisiti di partecipazione e valutata meritevole secondo i criteri indicati nel successivo paragrafo “Criteri di valutazione”:

  • un contributo una tantum pari a massimo euro 7.000 per ciascuna persona svantaggiata assunta nel corso degli ultimi 12 mesi o che sarà assunta nel corso dei 12 mesi successivi alla data della candidatura;
  • assistenza, accompagnamento e monitoraggio da parte dei Consorzi Nazionali, CGM e Idee in Rete;

Scadenza e modalità di partecipazione

Le candidature potranno essere presentate dal 1 MARZO 2024 sino al 31 MARZO 2025 tramite invio della seguente documentazione alla seguente email di Fondosviluppo fondosviluppo@confcooperative.it.

Per approfondimenti consulta i documenti della call Inclusione.coop qui di seguito.

Documenti:

Faq

Tra i requisiti di partecipazione vengono stabilite non ammissibili le richieste di cooperative che hanno già beneficiato di ALTRI BANDI e CALL DI FONDOSVILUPPO. Se ho già fatto richiesta di accesso agli incentivi per l'assunzione di persona disabile (Fondo Regionale Disabili - Legge 68/99) va in contrasto?

La richiesta di incentivi per l'assunzione di persona disabile (Fondo Regionale Disabili - Legge 68/99) non esclude la partecipazione della cooperativa alla Call in oggetto.

1. Per "svantaggiati" si intende solo gli svantaggiati definiti nel decreto ministeriale del lavoro del 17/10/2017 o anche art.4 Legge 381?

Entrambi. Il target di questa call è sicuramente quello definito dall’art. 4 L. 381/91. Se sono presenti lavoratori svantaggiati di cui al D.M. 17/10/2017 che necessitano di uno specifico supporto, potranno essere computati al fine dell’ammissione al progetto e saranno inseriti come destinatari delle attività progettuali.

2. Cosa si intende per "persone svantaggiate"? Quali sono le caratteristiche dei potenziali beneficiari?

La definizione di persone svantaggiate a cui fa riferimento questa call è quella presente nell’art. 4 L. 381/91. Tuttavia la cooperativa può considerare l’opportunità di includere anche i lavoratori svantaggiati, come previsto dalla definizione presente nel D.M. 17/10/2017, che necessitano di uno specifico supporto nelle attività progettuali.

3. È possibile richiedere il contributo per una persona svantaggiata assunta negli ultimi 12 mesi con contratto a tempo determinato della durata di 4 mesi? La richiesta riguarderebbe la proroga del contratto, sempre a tempo determinato, di ulteriori 8 mesi (fino a raggiungere i 12 mesi complessivi) rientrando quindi nella casistica tempo determinato part-time della durata di almeno 1 anno - € 4.000. Più precisamente: lavoratore assunto per 4 mesi di cui 3 già svolti, la partecipazione all’avviso è finalizzata alla richiesta di contributo per la proroga del contratto di ulteriori 8 mesi (trasformando così il rapporto di lavoro dagli attuali 4 mesi a 12 mesi complessivi).

Si, purché sia documentata la proroga per complessivi 12 mesi.

4. Elementi progettuali vincolanti "attivazione di un percorso formativo rivolto alle persone svantaggiate inserite/da inserire per almeno 4 ore settimanali". Per quante settimane deve essere attivato il percorso formativo?

Il percorso formativo deve avere una durata almeno di 12 mesi. Tuttavia la cooperativa dovrà avere un’attenzione alla formazione permanente della persona svantaggiata - all’interno del suo progetto individualizzato - che guardi all’intera durata del percorso di inserimento e alle diverse sfere che definiscono il benessere della persona.

5. Possiamo inserire dei contratti e/o prestazioni già in essere con soggetti svantaggiati o vale anche solo l'assunzione in programma? 

Si possono inserire dei contratti (non collaborazioni) già in essere con soggetti svantaggiati entro massimo 12 mesi antecedenti la candidatura.

Si possono inserire assunzioni previste (in programma) per i 12 mesi successivi alla candidatura.

6. Si riconosce il contributo per ciascuna persona svantaggiata assunta nel corso degli ultimi 12 mesi o nei 12 mesi successivi. Questo sottintende la possibilità di ricevere il contributo anche per i soggetti assunti per periodi saltuari secondo i criteri sopra descritti (negli ultimi 12 mesi o nei mesi successivi)? 

Il periodo minimo complessivo di assunzione deve essere di almeno 1 anno (anche se saltuario e/o prorogato). Non sono ammesse le assunzioni stagionali.

7. Per lavoratori svantaggiati in 381, si intende svantaggio sociale o anche fisico?

Anche fisico. L’art. 4 della 381/1991 considera come lavoratori svantaggiati le persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva con invalidità lavorativa superiore al 45%.

8. È ammissibile anche l’assunzione di una lavoratrice svantaggiata assunta prima dei 12 mesi ma il cui contratto è stato rinnovato nel corso degli ultimi 12?

Si ma con evidenza del rinnovo e attuale durata e argomentando la continuità del progetto di supporto alla persona inserita così come agli altri lavoratori svantaggiati assunti. 

9. Qualora l'assunzione della persona svantaggiata sia avvenuta nel corso degli ultimi 12 mesi, e dunque la persona stessa abbia già svolto un periodo di formazione, cosa è necessario presentare per dimostrare l'avvenuta formazione?

Occorre inviare la descrizione del percorso formativo già svolto (con attestazione delle ore formative svolte, competenze acquisite, individuazione tutor etc.) e che abbia le stesse caratteristiche previste dalla call inclusione.coop. Eventualmente, se difforme, prevedere della formazione integrativa aggiuntiva. Si consideri, però con attenzione, che il bando non riguarda la formazione delle 1-3 persone inserite, ma l’adozione da parte della cooperativa, di un generale modello volto al rafforzamento delle competenze e della presa in carico delle persone inserite e quindi di tutti i lavoratori svantaggiati assunti.

10. È ammissibile l’assunzione di un lavoratore svantaggiato che avverrà nei prossimi 12 mesi, al termine di un tirocinio ospitato in azienda e promosso da Servizi Sociali e Servizi di Inserimento Lavorativo?

Si con attestazione del percorso formativo effettuato che sia coerente con le caratteristiche previste della call, altrimenti dovrà essere presentata una integrazione.

Si se e nella misura in cui il lavoratore sarà effettivamente assunto.

L’adesione a Confcooperative deve essere effettiva al momento della presentazione della domanda?

Possono partecipare anche le cooperative “in fase di adesione” che perfezioneranno l’adesione nei prossimi mesi, prima dell’erogazione del contributo da parte di Fondosviluppo, entro la scadenza della call al 31 marzo 2025.

1. L'attivazione del percorso formativo deve essere erogato da ente esterno accreditato oppure può essere dispensato dallo stesso ente proponente?

Può essere sia erogato dalla cooperativa stessa sia da un ente esterno accreditato: in quest’ultimo caso, la presenza di un soggetto in grado di attestare la validità del percorso formativo verrà considerata titolo preferenziale. I consorzi nazionali possono supportare la cooperativa nell’individuazione degli enti formativi.

2. Il percorso formativo deve prevedere 4 ore settimanali per tutta la durata del contratto (quindi 16h al mese per un anno) sia se parliamo di contratto determinato che di indeterminato?

Si, convenzionalmente la durata del progetto è di un anno in entrambe le casistiche contrattuali. Ai fini della definizione del contributo messo a disposizione, la cooperativa dovrà avere un’attenzione alla formazione permanente della persona svantaggiata - all’interno del suo progetto individualizzato - che guardi all’intera durata del percorso di inserimento e alle diverse sfere che definiscono il benessere della persona.

3. Per quanto riguarda il percorso formativo, tra le 4h ore previste possono rientrare le ore dedicate al placement o altri punti progettuali premianti?

Si, possono rientrare anche le ore dedicate al placement o altri punti progettuali premianti.

4. Per quanto riguarda il percorso formativo si intende formazione, professionalizzante o formazione all’interno della cooperativa: in quest’ultimo caso deve essere giustificato in qualche modo?

Entrambe. La formazione delle 4 ore settimanali è comprensiva sia di alcuni momenti di formazione formale, sia di apprendimento informale on the job.

Si tratta di un percorso specifico, meglio se in collaborazione con soggetti accreditati (ed eventualmente realizzato con il supporto dei fondi interprofessionali), e non il mero svolgimento dell’attività lavorativa.

5. Nel caso di una persona già assunta che ha già avviato un percorso di inserimento e un percorso formativo, la formazione prevista come elemento vincolante delle 4 ore settimanali è da intendersi ulteriore a quella già svolta o è possibile prevedere una formazione residuale o addirittura nessuna formazione in ragione dello specifico percorso formativo?

Il percorso formativo deve avere le caratteristiche descritte dal regolamento, pertanto se necessario dovrà essere almeno implementato per la parte carente.

1. L’assunzione del soggetto svantaggiato per la durata di almeno 1 anno è da intendersi per intero, oppure è ritenuta valida anche l’assunzione per un periodo più breve poi prorogata fino al raggiungimento dei 12 mesi?

Di seguito alcuni casi:

  • Soggetto Svantaggiato assunto a T. DET. livello A2 Full Time dal 03/04/2023 al 30/09/2023 + 1° proroga dal 01/10/2023 al 31/03/2024. (alla scadenza verrà nuovamente rinnovato di ulteriori 6 mesi);
  • Soggetto Svantaggiato assunto a T. DET. livello B1 Full Time dal 02/05/2023 al 31/10/2023 + 1° proroga dal 01/11/2023 al 30/04/2024. (alla scadenza verrà nuovamente rinnovato di ulteriori 6 mesi);

Da novembre 2023 a seguire assunzione di n. 5 ulteriori soggetti svantaggiati T. DET. PART-TIME con le stesse modalità dei precedenti, quindi poi assunzione.

Si, è ritenuta valida anche l’assunzione per un periodo più breve poi prorogata fino al raggiungimento dei 12 mesi, purché si attesti l’avvenuta proroga per la durata complessiva di almeno 12 mesi. 

2. Tra i requisiti di partecipazione, sono ammesse a partecipare alla call le cooperative sociali (A e B) con prevalenza delle attività di cui all'articolo 1, comma b, L.381/81 che secondo il suddetto comma, svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il criterio di preferenza, presuppone, quindi una priorità nei confronti delle cooperative che svolgono le attività del comma b e stabilisce un criterio di secondarietà per le cooperative che operano nelle attività del comma A?  Può, esserci una cooperativa che si occupa di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi con inserimento nel proprio organico di soggetti svantaggiati. Può partecipare?

Possono partecipare:

1) le cooperative B;

2) le cooperative ad oggetto plurimo, laddove il fatturato derivante dalle attività in cui si realizza l’inserimento lavorativo (quelle appunto agricole, industriali, commerciali o di servizi) sia superiore rispetto al fatturato derivante dalle attività di servizi alla persona.

 Non possono partecipare cooperative A che abbiano alcuni lavoratori svantaggiati a libro paga.

1. La richiesta di contributo sul bando in oggetto per le persone svantaggiate assunte è compatibile con le domande di incentivi richieste sul bando Dote impresa collocamento mirato della Provincia di Bergamo?

Si le due misure sono cumulabili.

2. Il contributo è compatibile con la Dote Impresa di Regione Lombardia? 

Si.

Cosa si intende/come è possibile estrapolare il dato della quota di attività finalizzate all'inserimento lavorativo?

Occorre estrapolare il fatturato generato dalle attività finalizzate all’inserimento lavorativo.

1. La tipologia di lavoratori da considerare ai fini del contributo si intendono solo quelli facenti parte delle categorie protette ai sensi della l. 381 o svantaggiati in senso più ampio (situazione di fragilità economica e sociale, ecc.)?

Il target di questa call è sicuramente quello definito dall’art. 4 L. 381/91; tuttavia, se sono presenti lavoratori svantaggiati di cui al D.M. 17/10/2017 che necessitano di uno specifico supporto, potranno essere computati al fine dell’ammissione al progetto e saranno inseriti come destinatari delle attività progettuali.

2. Modalità di rendicontazione delle ore di tutoraggio (2 ore settimanali per persona)

Rendicontazione di tipo descrittiva/qualitativa (attività svolta e obiettivi raggiunti) e documentazione inerente l’incarico al tutor e foglio presenze, in linea con il progetto presentato.

3. Per quanto riguarda il percorso formativo, si intende formazione professionalizzante o formazione all’interno della cooperativa, in quest’ultimo caso deve essere giustificato in qualche modo?

Entrambe. La formazione delle 4 ore settimanali è comprensiva sia di alcuni momenti di formazione formale, sia di apprendimento informale on the job. Si tratta di un percorso specifico, meglio se in collaborazione con soggetti accreditati (ed eventualmente realizzato con il supporto dei fondi interprofessionali), e non il mero svolgimento dell’attività lavorativa.

4. Le ore contrattuali di ciascun lavoratore vengono proporzionate al contributo, però è previsto un minimo di ore settimanali

Il progetto formativo deve prevedere 4 ore settimanali per ciascun lavoratore svantaggiato. Il contributo è parametrato solo in base al tipo di contratto (ind. det /ft,pt) e non in base alle ore di formazione.

Le ore contrattuali di ciascun lavoratore vengono proporzionate al contributo? È previsto un minimo di ore settimanali?

Il progetto formativo deve prevedere 4 ore settimanali per ciascun lavoratore svantaggiato. Il contributo è parametrato solo in base al tipo di contratto (ind. det /ft,pt) e non in base alle ore di formazione. 

1. È possibile avere supporto in merito alla stesura del progetto formativo?

Certo. Fondosviluppo provvederà a mettervi in contatto con uno dei due Consorzi nazionali per l’assistenza necessaria.

2. Il Progetto Formativo può essere redatto in un formato libero oppure è presente un modello da utilizzare?

Formato libero, purchè rispetti gli elementi vincolanti e premianti indicati nel regolamento.

1. Il servizio di assistenza, accompagnamento e monitoraggio da parte dei Consorzi Nazionali CGM e Idee in rete è totalmente gratuita nel caso di ammissione a contributo o è previsto un costo a cui copartecipa Fondosviluppo e la cooperativa beneficiaria?

Per la cooperativa è gratuita.

2. Il lavoro di assistenza, accompagnamento e monitoraggio dei Consorzi Nazionali, CGM e Idee in Rete, sono coperti dal fondo oppure la cooperativa che accede al finanziamento deve prevedere dei costi per la loro consulenza?

Si sono coperti dal fondo e viene concordato successivamente.

3. La tipologia e la forma di assistenza e accompagnamento da parte dei Consorzi Nazionali CGM e Idee in rete deve essere illustrata nel progetto o verrà definita e condivisa a seguito dell’ammissione al beneficio?

Se la cooperativa ha già una esigenza la può esplicitare nel progetto, altrimenti verrà definita e condivisa successivamente.

1. Trattandosi di un contributo non pubblico, il contributo concesso da Fondosviluppo è cumulabile con altri eventuali contributi pubblici richiedibili in conto occupazione?

Si, il contributo di Fondosviluppo è cumulabile con altre misure pubbliche a supporto, sino alla concorrenza del costo sostenuto dalla cooperativa.

2. La richiesta di contributo può riguardare solo la concessione del finanziamento (e non il servizio di assistenza accompagnamento e monitoraggio), nel caso in cui i percorsi di inserimento socio lavorativo siano già inseriti in un sistema di reti e impianti progettuali che già prevedono alcune delle azioni di supporto all’inserimento (es. servizio placement, misure di welfare ecc)?

Si certo, l’assistenza e il monitoraggio saranno attivate solo se richieste e necessarie, in un momento successivo alla candidatura.

1. Quando si parla di lavoratori assunti per almeno 1 anno, i 12 mesi possono anche essere NON continuativi?

Si, i 12 mesi possono essere raggiunti anche grazie a proroghe purchè rimanga un progetto mirato alla crescita personale e lavorativa e al rafforzamento delle competenze delle persone svantaggiate inserite. Non sono previsti contratti stagionali.

2. Tra i contratti determinati di almeno un anno rientrano anche le proroghe di un anno o solo nuove assunzioni?

Si rientrano anche le proroghe di un anno.

3. Il conteggio dei 12 mesi include anche i mesi di tirocinio formativo, ovvero viene riconosciuto anche il periodo di tirocinio prima dell'assunzione?

Se la persona viene assunta, si possono considerare anche le attività fatte nel corso del tirocinio; si rimarca che comunque la richiesta è di prevedere un modello di supporto e rafforzamento delle competenze non solo per gli 1-3 lavoratori neo assunti, ma per tutte le persone svantaggiate presenti in cooperativa. Si invita la cooperativa a considerare a tal fine anche le opportunità offerte dai fondi interprofessionali.

Non avendo ancora a disposizione il bilancio relativo all’anno 2023, possiamo presentare il bilancio 2022?

Si bilancio 2022 o anche bozza bilancio 2023 accompagnata da una situazione contabile aggiornata.

Per quanto concerne la formazione, questa deve essere solamente formazione d'aula oppure è riconosciuta anche la formazione on the job?

Si, è riconosciuta anche la formazione on the job.

All'interno del progetto individualizzato sono contemplati anche corsi extra lavorativi non strettamente legati al mondo del lavoro, ma volti a favorire il benessere della persona, condivisi con i servizi? 

Si.

È prevista una rendicontazione al termine del progetto?

Si, di tipo qualitativa e descrittiva (per esempio: attività svolta, competenze acquisite, obiettivi di benessere raggiunti, etc etc) a cui allegare:

  • documenti inerenti ore e tipologia di formazione svolta (es registro presenze? altro …)
  • documenti inerenti assunzione